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LEGGE 4 novembre 1981, n. 628

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  6-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione
))