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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1 febbraio 1988, n. 55

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1987-88.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/03/1988
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Testo in vigore dal:  19-3-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;
Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio della Comunità economica europea del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1907/87 del Consiglio del 2 luglio 1987;
Visto il regolamento CEE n. 3427/87 della commissione del 16 novembre 1987, recante modalità di applicazione relative all'intervento nel settore del riso;
Visto il regolamento CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento;
Visto il regolamento CEE n. 1909/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1987-88;
Visto il regolamento CEE n. 1910/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;
Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata

l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1987-88; Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1987-88, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.
Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1› febbraio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro del tesoro AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:
Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.