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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 giugno 1987, n. 575

Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/3/1988
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Testo in vigore dal: 5-3-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;
  Visto  il  decreto-legge  2  luglio  1982,  n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;
  Visto  il  proprio decreto del 22 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 17 marzo 1984), con il quale sono stati fissati  i  livelli
delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie
a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n.
97  del  24  aprile  1985),  con  il  quale  e'  stata  approvata  la
convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali
tra il Ministero della  sanita'  ed  i  medici  fiduciari  incaricati
dell'assistenza  al  predetto  personale  navigante, avente validita'
fino al 31 dicembre 1985;
  Preso  atto  che in data 27 maggio 1987 e' stata stipulata la nuova
convenzione   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  in  campo  nazionale regolante il rapporto di lavoro
autonomo tra i medici fiduciari ed il  Ministero  della  sanita'  per
l'erogazione  delle  prestazioni di medicina generale e medico-legale
al predetto personale navigante, con  validita'  1›  gennaio  1986-31
dicembre 1988;
  Considerato   che   la  presente  convenzione  non  comporta  oneri
aggiuntivi in tema di compensi per l'anno 1986;
  Considerato  che  l'onere  presumibile  derivante dall'applicazione
della suindicata convenzione per gli  anni  1987  e  1988  ammonta  a
complessive  L. 4.400.000.000 di cui L. 2.200.000.000 per l'esercizio
1987 e L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1988;
  Atteso  che  in  ordine  al  pagamento  della spesa suindicata sono
competenti  i  dirigenti  amministrativi  preposti  ai   Servizi   di
assistenza  sanitaria  al  personale  navigante  (SASN), istituiti ai
sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  7  novembre  1981,  n.  632,
convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;
  Ritenuto,  allo stato, di dover assicurare nell'anno finanziario in
corso, la spesa afferente  l'anno  1987  stimata  in  complessive  L.
2.200.000.000,  comprensiva  dell'importo  di L. 1.500.000.000 circa,
corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi  ai
medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale;
  Atteso   che   del   suindicato  importo  di  L.  2.200.000.000  L.
400.000.000 circa sono stati gia' pagati ai  sensi  della  precedente
disciplina   convenzionale   per  cui  la  somma  da  accreditare  ai
suindicati dirigenti amministrativi per i suesposti motivi e'  di  L.
1.800.000.000;
                               Decreta:
  E' approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il
Ministero della sanita' e le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  in  campo nazionale, regolante il rapporto di lavoro
autonomo tra i medici fiduciari ed il  Ministero  della  sanita'  per
l'erogazione  delle  prestazioni di medicina generale e medico-legale
al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile.
  E'  autorizzata,  nell'anno  finanziario  in  corso, l'emissione di
OO.AA. pari a L. 1.800.000.000 a favore dei dirigenti  amministrativi
preposti  ai  Servizi  di assistenza sanitaria al personale navigante
per la causale in premessa citata.
  La  relativa spesa gravera' sul cap. 4306 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'anno  finanziario  in  corso  e
corrispondenti per gli anni successivi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa,  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.     Roma, addi' 22
giugno 1987
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1987
  Regstro n. 10 Sanita', foglio n. 311
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  833/1978  concerne  l'istituzione  del
          Servizio sanitario nazionale.
             -  Il  D.L. n. 402/1982, recante disposizioni urgenti in
          materia di assistenza sanitaria, ha previsto  che  "per  le
          spese di gestione e funzionamento dei servizi di assistenza
          sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione
          civile  sono  istituite,  presso  la  sezioni  di tesoreria
          provinciale  dello  Stato  di  Genova,  Trieste  e  Napoli,
          apposite   contabilita'  speciali  intestate  ai  dirigenti
          preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art.  1  del
          decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981,  n.  767".
          Il   decreto-legge   precisa,  inoltre,  che  "I  marittimi
          italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile  1977,  n.
          135,  ovvero  tutto  l'equipaggio  ingaggiato  in base alla
          richiamata legge  sempre  che  sia  composto  da  marittimi
          italiani  in  misura  non inferiore a due terzi dell'intero
          equipaggio,  sono  assistiti,  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora
          l'armatore straniero, a domanda, abbia versato  o  versi  i
          contributi di malattia nella misura prevista per le imprese
          di navigazione italiana" (cfr. art. 1, comma primo, secondo
          e quarto del testo di decreto-legge coordinato con la legge
          di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  251
          dell'11 settembre 1982).
             -  L'art.  1  del  D.L.  n. 632/1981, concernente misure
          urgenti per l'assistenza sanitaria al personale  navigante,
          ha disposto che "Gli uffici di sanita' marittima di Genova,
          Trieste a Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i
          compiti  amministrativi  e  contabili dei locali ufficio di
          porto,  anche  adempimenti   amministrativi   e   contabili
          connessi   con   l'assistenza  al  personale  navigante  di
          competenza  dell'amministrazione  centrale  e  degli  altri
          uffici di sanita' marittima ed aerea" (cfr. comma sesto del
          testo  del  decreto-legge  coordinato  con  la   legge   di
          conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
          gennaio 1982).