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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 1987, n. 573

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/03/1988
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  2-3-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 87/374/CEE;
Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1987 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari del Canada;

Considerato

che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del "Corynebacterium sepedonicum" e del "potato spindle tuber viroid"; Decreta:

Art. 1

I tuberi seme di patate della varietà Kennebec originari del Canada possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1988.