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LEGGE 22 dicembre 1887, n. 5117

Che autorizza il Governo del Re ad applicare sino dal 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno conchiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera. (087U5117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))