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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4728

Che fissa l'Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma, ed il compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico della provincia romana. (087U4728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1887
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
  Il fondo speciale per usi  di  beneficenza  e  di  religione  nella
citta' di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873,
n. 1402, (serie 2ª), sara' amministrato dalla Direzione generale  del
Fondo per il Culto con contabilita' separata, fino a  che  non  sara'
provveduto all'ordinamento della proprieta' ecclesiastica  del  Regno
in conformita' dell'art. 18 della  legge  13  maggio  1871,  n.  214,
(serie 2ª). 
 
  Alla Direzione stessa sara' del pari affidato di condurre a termine
le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico
in Roma.