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LEGGE 26 giugno 1887, n. 4644

Con la quale si determinano le norme per il servizio ippico. (087U4644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-7-1887
al: 28-9-1926
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero dei  cavalli  stalloni  nei  Depositi  governativi  sara'
portato a non meno di 800 in un periodo di otto  anni,  a  cominciare
dal 1° luglio 1888.