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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 ottobre 1987, n. 447

Approvazione delle norme integrative al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-11-1987

Art. 1

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 10, primo comma, lettera u), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1962;
Viste le norme integrative al citato regolamento approvate con i decreti ministeriali 1 marzo 1962, 19 febbraio 1965, 28 febbraio 1968, 25 febbraio 1971 e 22 aprile 1977, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 6 marzo 1962, n. 53 del 1 marzo 1965, n. 64 del 9 marzo 1968, n. 67 del 16 marzo 1971 e n. 119 del 4 maggio 1977;
Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 26 marzo 1986, n. 86, che modifica l'art. 10, primo comma, lettera u), della suindicata legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 13 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 ottobre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 10, primo comma, lettera u), della legge n. 59/61 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.) prevedeva in origine che facessero, parte del consiglio di amministrazione, tra gli altri, due rappresentanti del personale designati elettivamente, uno scelto tra il personale amministrativo e l'altro tra quello tecnico. Successivamente l'art. 19, ultimo comma, della legge n. 86/86 (Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze) nel modificare la predetta lettera i) ha previsto che facciano parte del consiglio di amministrazione quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti, scelti indifferentemente tra il personale amministrativo e tra quello tecnico.
- La legge n. 775/70 (Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249) all'art. 7 prevede che i rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dei Ministeri od altre amministrazioni centrali debbano essere in numero non inferiore a quattro.
Con decreto ministeriale 25 febbraio 1971 (Modifiche al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 16 marzo 1971, il numero dei rappresentanti del personale da designare elettivamente è stato portato a quattro due scelti tra il personale amministrativo e due tra quello tecnico.
- L'art. 11 della citata legge n. 59/1961 stabilisce che le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Nota all'art. 1 delle norme integrative:

La legge 22 novembre 1961, n. 1248, consente all'A.N.A.S. di procurarsi - in casi di assoluta necessità ed urgenza, e ove manchino sul posto operai di ruolo - la occorrente mano d'opera mediante assunzione del tutto saltuaria e di breve durata, di un numero limitato di operai giornalieri, nel quadro dell'esecuzione di lavori in economia diretta.

Nota agli articoli 3 e 4 delle norme integrative:
L'art. 12 del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale prevede che:
"La data delle elezioni, unica per la Direzione generale ed i compartimenti della viabilità dell'A.N.A.S., è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., come pure ogni altra modalità concernente le operazioni elettorali.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni".