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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 giugno 1987, n. 429

Istituzione della riserva naturale orientata biogenetica "Foresta di Tarvisio".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1988)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1988
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1965, n. 958, che esclude la Foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, dal trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il bene suddetto ai sensi del concordato stabilito tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, è stato trasferito al patrimonio unico dei soppressi economati generali e dei fondi di religione dei territori annessi all'Italia;
Preso atto che lo stesso bene, per effetto della legge 20 maggio 1985, n. 206, di ratifica ed esecuzione della disciplina degli enti e beni ecclesiastici, è confluito nel Fondo edifici di culto (FEC) istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e che l'amministrazione del FEC, giuridicamente rappresentato dal Ministro dell'interno, è affidata al Ministero dell'interno che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti;
Considerato che la Foresta di Tarvisio di proprietà del Fondo per gli edifici di culto, è affidata alla gestione ex A.S.F.D., che provvede temporaneamente alla gestione, come stabilito nell'apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21;
Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nelle varietà degli ambienti, e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);
Considerato che a tal fine sono stati individuati territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;
Accertato che la Foresta di Tarvisio è caratterizzata da formazioni forestali e vegetazionali di grande pregio naturalistico che, in alcuni casi, presentano condizioni assai vicine a quelle originarie, cosa assai difficile da riscontrare altrove, e di particolare valore ambientale e scientifico;
Accertato che la Foresta di Tarvisio per le sue caratteristiche presenta un rilevante interesse ambientale anche per quel che riguarda la fauna;
Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;
Constatato che la Foresta di Tarvisio è habitat importante per stambecco, orso, aquila reale ed astore, specie comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;
Considerato altresì che la Foresta di Tarvisio costituisce territorio particolarmente idoneo alla conservazione di aquila reale, francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, tutte specie incluse anche nell'allegato alla direttiva 85/411/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;
Accertato l'interesse nazionale ed internazionale sul piano naturalistico della foresta;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 1987, n. 14, concernente "Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica";
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex ASFD, con nota n. 6064-1/13 del 28 maggio 1987;
Visto l'assenso accordato dal Ministero dell'interno con nota n. 5A14/732 del 17 giugno 1987;

Visto

il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente; Decreta:

Art. 1



Su tutta l'area della Foresta di Tarvisio, così come risulta delimitata nella planimetria allegata al presente decreto quale parte integrante dello stesso, è costituita la riserva naturale orientata biogenetica denominata "Riserva naturale statale della Foresta di Tarvisio". Resta operante a tutti gli effetti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonché l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421".