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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327

Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

note: Decreto-Legge convertito dalla L. 03 ottobre 1987, n. 404 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  5-8-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.
2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.
3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.
4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.