stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 maggio 1981, n. 240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-6-1981

Art. 13


Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.
La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.
Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
Ai consorzi e alle società corsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.
Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.
Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.
Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.