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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 27 giugno 1987, n. 288

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1992)
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Testo in vigore dal: 20-7-1987
al: 2-4-1992
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Considerato  che  nel territorio nazionale persiste l'insorgenza di
focolai   di   afta   epizootica   nelle  regioni  italiane  ad  alta
concentrazione di allevamenti zootecnici di specie aftoso-sensibili e
che la malattia presenta carattere di epizoozia;
  Ritenuto  necessaria  l'adozione, in tutto il territorio nazionale,
di  interventi uniformi di profilassi nonche' di misure straordinarie
urgenti di polizia veterinaria;
  Visti  gli  articoli  6,  lettera  b), e 32 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per
la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3  aprile  1971  recante  norme
integrative  per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 22 aprile 1971;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  16  luglio 1986, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  171 del 25 luglio 1986 cosi' come modificata
dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987;
  Vista  la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225, del 27 settembre
1986, e successive modifiche;
  Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 18 novembre 1986, n.
85/511/CEE;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  Nel  caso  che  a  seguito dell'intervento del servizio veterinario
della  unita'  sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi
clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il
fondato   sospetto   di   infezione   aftosa,  l'autorita'  sanitaria
competente  dispone  l'immediato sequestro dell'allevamento risultato
infetto  e  degli  allevamenti circostanti che, per la configurazione
territoriale  o  per  contatti con l'allevamento interessato, possono
considerarsi contaminati.
  Con  il provvedimento di sequestro l'autorita' sanitaria competente
dispone, inoltre:
    il  censimento  di  tutte  le  categorie  di animali delle specie
recettive, per precisare per ciascuna di esse il numero degli animali
gia'  morti,  infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati.
Il  censimento  dev'essere  aggiornato  per  tenere conto anche degli
animali nati o morti durante il periodo di sospetto;
    il  divieto  dell'entrata  e  della uscita dall'allevamento degli
animali;
    il  divieto  di  uscita dall'allevamento di carni o carcasse o di
animali  delle  specie recettive, nonche' di alimenti per animali, di
utensili,  di  oggetti  o  altre  materie,  quali lane o rifiuti, che
possono  trasmettere  l'afta epizootica. Le carni o le carcasse degli
animali recettivi devono di norma essere distrutte sul posto.
  Il  loro  allontanamento dall'allevamento al fine della distruzione
puo'  essere  preventivamente  autorizzato  dal  servizio veterinario
competente  per  territorio  sempreche'  si  attui  con la necessaria
cautela atta ad evitare la propagazione dell'infezione;
  il divieto di uscita del latte dall'allevamento;
  che  il  movimento  delle  persone  in provenienza o a destinazione
dell'allevamento  sia  subordinato  alla  autorizzazione del servizio
veterinario competente;
  che   l'entrata  e  l'uscita  dei  veicoli  dall'allevamento  siano
subordinate ad autorizzazione del servizio veterinario competente che
stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;
  che  alle  entrate  ed  alle  uscite dei fabbricati di stabulazione
degli  animali  ed  a  quelle  dell'allevamento  siano  posti in atto
appropriati metodi di disinfezione.