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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 maggio 1987, n. 188

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-5-1987

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Visto

il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci; Decreta:

Art. 1


L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Documentazione richiesta per le operazioni valutarie. - Le banche abilitate possono procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime. La documentazione deve essere corredata da dichiarazione dell'operatore attestante la sua autenticità e la veridicità di quanto risulta dalla stessa, nonché l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione sottostante alle operazioni, da cui derivi l'obbligazione a trasferire valuta a non residente.
Per le operazioni commerciali, effettuabili con presentazione in dogana di modulo valutario, la dichiarazione è contenuta nel modulo stesso.
Se i prezzi risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente - che devono rappresentare quelli effettivamente concordati - non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli, correnti, gli operatori devono segnalare la circostanza alle banche abilitate, con specifica dichiarazione scritta, indicando i motivi che rendono convenienti le operazioni, eventualmente valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale cui si riferiscono.
Limitatamente alle operazioni relative ai movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione deve essere accertata, con ragionevole margine, dalle banche abilitate.
Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari - con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto - la documentazione di cui sopra, acquisendone copia ai propri atti.
In caso di introiti relativi ad operazioni diverse da quelle commerciali, i residenti, in luogo della prescritta documentazione, possono dichiarare per iscritto gli elementi caratterizzanti le operazioni medesime, ivi compresi quelli necessari per compilare le eventuali segnalazioni delle banche abilitate agli organi valutari.
Resta fermo l'obbligo di formulare le altre dichiarazioni prescritte nei commi precedenti e di produrre le eventuali autorizzazioni particolari.
Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere o di lire di conto estero, sono qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati ovvero come trasferimenti a seguito di rimpatrio, rimesse per sostentamento, sussidi o regalie, donazioni, successioni ereditarie o legati.
L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio. I limiti alla competenza territoriale sono derogabili quando sussistano tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando le banche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti in lire o in valuta fuori dei loro limiti di competenza territoriale.
Gli impegni valutari dei residenti, derivanti da debiti di qualsiasi specie nei confronti di non residenti, si considerano assolti quando i residenti stessi esibiscano alle banche abilitate, intervenute nelle operazioni, documentazione idonea a comprovare la rinuncia senza contropartite dei non residenti ai propri crediti ovvero dichiarino per iscritto alle banche medesime tale circostanza".
AVVERTENZA:

Il testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981, sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.