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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 maggio 1987, n. 186

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci, e successive modificazioni.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-5-1987

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
per quanto concerne gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;

Visto

il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Definizioni. - I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci:
1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie;
2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
3) rappresentante dell'operatore è il soggetto incaricato con
procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci;
4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione generale;
5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione particolare;
6) importazioni ed esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire venti milioni, il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, è previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione;
7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate;
8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate;
9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da residenti;
10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da non residenti;
11) compensazione privata di merci è lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente.
Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione.
I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazione di bordo hanno nel presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale".
AVVERTENZA:

Il testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.