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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1987, n. 138

Nuove norme di attuazione della legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, e ulteriore proroga del termine per la presentazione dei progetti predisposti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-4-1987

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale;
Visto il disposto dell'art. 1, primo comma, che prevede, ai fini dell'attuazione del piano, un'attività promozionale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Considerati i risultati acquisiti nella prima fase di attuazione del piano straordinario e l'opportunità di concentrare la successiva e conclusiva fase su progetti che prevedano l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

Ritenuta

la necessità di ridefinire le norme per l'attuazione del piano, di cui al decreto 23 giugno 1986; Decreta:

Art. 1


Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge in premessa, nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani da assumere.
È consentita la presentazione di progetti di più imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
NOTE

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986:
"Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.
2. In deroga al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:
a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;
b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;
c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
3. Il comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:
a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;
b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;
c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;
d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;
e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche.
Per le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.
7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.
10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.
11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.
12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 2. - 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-87, dei progetti di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo art. 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.
2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 - al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-88, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile".
3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il D.M. 23 giugno 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.