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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 febbraio 1987, n. 116

Modalità e criteri per i finanziamenti in relazione all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1987

Art. 1

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;
Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;
Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1985, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Considerato che l'art. 2 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Considerato che il comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910, autorizza per l'anno finanziario 1987 la spesa di 23 miliardi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertiti, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
Considerato che spetta a questo Ministero la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti;

Decreta:

Presentazione delle istanze di finanziamento.
1. Ai sensi della normativa di cui alle premesse sono legittimate a proporre istanze di finanziamento le amministrazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti le amministrazioni anzidette presentano, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero dell'ambiente - Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalità di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, nonché quelle previste dall'art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319.
3. Le amministrazioni proponenti nel presentare le istanze di finanziamento daranno motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano rispettivamente gli studi ed i progetti, allegando per ciascuno di essi l'apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente e la certificazione di conformità della scheda stessa con la documentazione tecnica e scientifica ad essa sottostante.
4. Le amministrazioni proponenti dovranno trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento che indichi in sintesi le linee generali di sviluppo delle attività relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti.

Ammissibilità al finanziamento.
5. Sono ammissibili le istanze di finanziamento relative a:
a) studi ed indagini scientifiche preliminari al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
b) studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica;
c) progetti per interventi di risanamento ambientale nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, ivi compreso richieste di finanziamento per interventi pilota;
d) interventi compositi, caratterizzati dalla presenza di più di una delle componenti di cui alle lettere precedenti.
6. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti.

Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potrà essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 1.500 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.
7. Le amministrazioni proponenti dovranno indicare:
a) per ciascun intervento di cui alle lettere a) e b) del punto 5, i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta;
b) per ciascun intervento di cui alla lettera c) del punto 5, l'ente responsabile della realizzazione delle opere previste.
8. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:
a) contengano richieste di finanziamento relative ad indagini ed interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;
b) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.
9. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione del finanziamento.

Valutazione delle proposte.
10. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento di cui al successivo punto 11, la scheda-progetto relativa a ciascun intervento dovrà essere puntualmente compilata in tutte le sue parti ed in conformità con le indicazioni contenute nella nota informativa all'uopo predisposta ed allegata alla scheda stessa.
11. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede progetto e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente e saranno valutati sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.
12. L'istruttoria tecnica di cui al punto precedente sarà volta ad evidenziare per ciascun intervento il contributo al risanamento ambientale in relazione sia alla gravità delle condizioni di inquinamento, sia alla rilevanza socioeconomica delle aree interessate.
Sarà inoltre evidenziata l'attitudine di ciascun intervento:
a) ad attivare finanziamenti su altre fonti;
b) a consentire il completamento e la utilizzazione di iniziative già parzialmente realizzate;
c) a contribuire all'attuazione delle linee di intervento proprie del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento all'utilizzazione di tecnologie finalizzate all'abbattimento del fosforo, agli interventi ed ai trattamenti integrativi di depurazione delle acque reflue al fine di adeguarle all'uso irriguo, agli interventi ed ai trattamenti per l'utilizzazione delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee, al risanamento dei bacini lacustri.
13. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, la valutazione potrà essere effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente modificati sentite, ove occorra, le amministrazioni ed i responsabili interessati, con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.
14. Il Ministero dell'ambiente potrà esercitare, in merito alle proposte di finanziamento, le proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento, anche in relazione al finanziamento di altri interventi di protezione e risanamento ambientale attuati o in corso di attuazione da parte del Ministero medesimo.

Finanziamento delle istanze ammesse al contributo.
15. Entro quarantacinque giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze di finanziamento il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.
Lo stesso decreto di cui al punto precedente indicherà sia le procedure per il trasferimento dei fondi alle amministrazioni titolari degli interventi ammessi al finanziamento sia le fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi medesimi da parte del Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI