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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1025

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  21-3-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Dopo l'art. 411 sono aggiunti i seguenti articoli concernenti l'istituzione del centro studi ed archivio della comunicazione:

Centro studi ed archivio della comunicazione
Art. 412. - Presso l'Università di Parma è costituito il centro studi ed archivio della comunicazione.
Art. 413. - Il centro si articola in sezioni che sono arte, fotografia, media, spettacolo, progetto le quali raccolgono materiale donato o acquisito comunque dall'Università.
Art. 414. - Gli scopi del centro sono la raccolta, conservazione ed analisi dei materiali di cui alle sue sezioni; la promozione della ricerca sul territorio; gli scambi e rapporti con istituzioni similari a livello internazionale, nazionale e regionale; la formazione di specialisti nell'ambito dei problemi della comunicazione.
Una sezione operativa del centro si occupa della realizzazione di mostre e di attività didattica anche collegata al patrimonio del centro stesso.
Art. 415. - Il centro è coordinato e diretto da un responsabile che è il direttore del centro nominato dal rettore; al direttore si affianca un esecutivo di specialisti composto da otto membri e un comitato scientifico, di consulenza, diviso in relazione con le cinque sezioni, che lo coadiuva nella attività. Gli organi suddetti sono nominati, ogni triennio, dal rettore, su proposta del direttore del centro.
Art. 416. - Il centro dispone di personale e sede assegnatigli dall'Università e ha una dotazione di funzionamento sul bilancio dell'Ateneo, nonché dispone di contributi di enti pubblici e privati.
Per quanto concerne le norme di amministrazione e contabilità del centro si applicano le disposizioni di cui al titolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato atta Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987

Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 130