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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1024

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-3-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Elementi essenziali degli impianti
1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:
"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione".
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 208/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 2 (Elementi essenziali dell'impianto). - Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione.
In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.
I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti".