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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 984

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 70, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato come segue:
a) al comma terzo, l'insegnamento 8: "esperimentazione fisica (biennale)" viene sostituito con:
8) esperimentazioni fisica I;
9) esperimentazioni fisica II.
b) al comma 6 è soppressa la frase: "L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio";
c) al penultimo comma la frase: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti" viene sostituita con: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciotto insegnamenti";
d) al comma 9, relativo agli insegnamenti complementari, gli insegnamenti di:
scienza dei metalli;
meteorologia;
sistemi combinatori e sequenziali, vengono rispettivamente sostituiti dagli insegnamenti di:
fisica dei metalli;
fisica dell'atmosfera;
teoria dell'informazione.
Nel medesimo comma, inoltre, vengono soppressi i seguenti insegnamenti:
geofisica applicata;
geologia;
mineralogia;
sismologia;
logica matematica.
Vengono inoltre aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
astronomia;
complementi di astronomia;
cosmologia;
radioastronomia;
elettrodinamica;
macchine acceleratrici;
meccanica analitica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 67