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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 931

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-1-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Gli articoli da 427 a 440, relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera che muta denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria
Art. 427. - È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università degli studi di Milano.
La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, centri nucleari e di controllo ecologico.
La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.
Art. 428. - La scuola ha la durata di due anni.
Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.
Art. 429. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia, il dipartimento di fisica e l'istituto di fisica generale ed applicata.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 430. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in fisica, chimica, chimica industriale ed ingegneria.
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.
Art. 431. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni I;
strumentazione e tecnologie biometriche I;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I.
2° Anno:
protezione personale e ambientale;
strumentazione e tecnologie biomediche II;
fisica e dosimetria delle radiazioni II;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II;
biofisica.
Art. 432. - Oltre le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni ed attività pratiche presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri e i centri di ricerca nazionali ed internazionali.
Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione.
Art. 433. - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.