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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 766

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-12-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



Dopo l'art. 106, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 107. - È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda presso l'Università degli studi di Modena.
La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.
La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.
Art. 108.- La scuola ha la durata di cinque anni.
Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.
Art. 109. - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, in particolare gli istituti e le cattedre di patologia chirurgica, patologia generale, centro calcolo, medicina legale, laboratorio e analisi, anatomia patologica, radiologia, gastroenterologia, anestesia e rianimazione, ortopedia, neurochirurgia, ostetricia, clinica chirurgica.
Art. 110.- Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 111. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:
a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operativa;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.
Art. 112. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:
a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.
b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.
c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.
d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.
e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.
f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.
Art. 113. - L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).
La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:
Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 informatica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 chirurgia sperimentale e microchirurgia. . . . . . . . . . . . ore 40 Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400

2° Anno:
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 semeiotica strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Fisiopatologia speciale (ore 100):
trattamento pre e post-operatorio. . . . . . . . . . . . . . . ore 50 fisiopatologia chirurgica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400

3° Anno.
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 radiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 semeiotica strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Chirurgia generale (ore 150):
chirurgia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 Chirurgia speciale (ore 50):
endocrinochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400

4° Anno:
Tecnica operatoria (ore 80):
tecnica operatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 Chirurgia generale (ore 170):
chirurgia generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 chirurgia pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 45 chirurgia geriatrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25 Chirurgia speciale (ore 150):
ortopedia e traumatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 chirurgia ginecologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 chirurgia urologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400

5° Anno:
Propedeutica generale (ore 20):
medicina legale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 chirurgia endoscopica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Chirurgia generale (ore 180):
chirurgia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 chirurgia d'urgenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 chirurgia oncologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Chirurgia speciale (ore 100):
chirurgia toracica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 chirurgia cardiovascolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 chirurgia plastica e riparativa. . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400

Art. 114. - Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori laboratori:
istituto di patologia chirurgica;
cattedra di clinica chirurgica III;
seconda divisione di chirurgia;
ambulatori specialistici afferenti.
La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue compreso il monte elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.
Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 37