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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1986, n. 82

Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1986)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-4-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio-decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visti gli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con i quali si autorizza il CIP ad adottare, operando sulle agevolazioni previste a favore delle utenze domestiche, i provvedimenti necessari, per tener conto dei maggiori oneri derivanti alla SIP dall'aumento dal 3% al 5,5% del canone annuo da pagarsi allo Stato in base all'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con ((decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156)), modiFicato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870;
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della "Cassa conguaglio per il settore telefonico";
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:



=====================================================================
|Numero di impulsi alla| Ritmo degli impulsi
| risposta dell'utente | durante la
| chiamato |comunicazione (secondi)
=====================================================================
fino a 15 km ....... | 1 | 144
---------------------------------------------------------------------
da oltre 15 fino a 30 | |
km | 1 | 80
---------------------------------------------------------------------
da oltre 30 fino a 60 | |
km | 1 | 45
---------------------------------------------------------------------
da oltre 60 fino a 120| |
km | 1 | 40
---------------------------------------------------------------------
oltre 120 km ....... | 5 | 37".
2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18: 30 alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:


=====================================================================
|Numero di impulsi alla| Ritmo degli impulsi
| risposta dell'utente | durante la
| chiamato |comunicazione (secondi)
=====================================================================
fino a 15 km ....... | 1 | 96
---------------------------------------------------------------------
da oltre 15 fino a 30 | |
km | 1 | 52,5
---------------------------------------------------------------------
da oltre 30 fino a 60 | |
km | 1 | 35
---------------------------------------------------------------------
da oltre 60 fino a 120| |
km | 1 | 32
---------------------------------------------------------------------
oltre 120 km ....... | 1 |29,8".
---------------------------------------------------------------------
3. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente:
"Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore e costituito da un prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella G.
Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.
In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.
Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali".
4. La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.