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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 18

Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1986, n. 79 (in G.U. 29/03/1986, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1986)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  29-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la imprevista e forzata indisponibilità di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attività già svolta;
Considerato che ciò comporta conseguenze di eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo;
Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali è appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilità di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualità di aggiunti, e ciò in analogia a quanto già previsto per i giudici popolari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:
((Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto.
Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento))
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