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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 1031

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-5-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, sono apportate le seguenti modifiche:
Biennio propedeutico:
Sono soppressi gli insegnamenti di:
chimica organica (biennale);
chimica analitica (biennale),
e sono sostituiti con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del biennio medesimo, rispettivamente con i seguenti insegnamenti:
chimica organica I;
chimica organica II;
chimica analitica I;
chimica analitica II.
Triennio di studi di applicazione:
È soppresso l'insegnamento biennale di "industrie alimentari" ed è sostituito, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del triennio medesimo, dagli insegnamenti di:
industrie alimentari I;
industrie alimentari II.
Art. 31 - il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:
"A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 314