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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 827

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  5-2-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Gli articoli 340, 341, 342 e 343, relativi al corso di specializzazione in fisica sanitaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria afferente alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 199 - istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università di Bologna.
La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di. ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.
La scuola rilascia il titolo di specialista di fisica sanitaria.
Art. 200 - La scuola ha la durata di due anni.
Ciascun anno di corso prevede 250 ore di insegnamento e 150 ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.
Art. 201 - Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e di ingegneria ed il dipartimento di fisica.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 202 - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, chimica, chimica industriale e ingegneria.
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 352 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.
Art. 203 - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
complementi di Fisica;
elementi, di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni;
strumentazione e tecnologie biomediche;
radiazioni non ionizzanti.
2° Anno:
protezione personale e ambientale;
strumentazione e tecnologie biomediche;
fisica e dosimetria della radiazione;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
normativa ed igiene industriale.
Art. 204 - Oltre le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni e attività pratiche presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri, e i centri di ricerca nazionali e internazionali.
Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture del servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione.
Art. 205 - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamenti e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica, istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 200