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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. 616

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-11-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



Gli articoli da 462 a 471, relativi alla scuola di perfezionamento in fisica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria
Art. 462. - È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, centri nucleari e di controllo ecologico.
La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.
Art. 463. - La scuola ha la durata di due anni.
Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.
Art. 464. - Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 465. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, in chimica, in chimica industriale e in ingegneria.
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
Art. 466. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono le seguenti:
1° Anno:
complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni;
strumentazione e tecnologie biomediche;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie.
2° Anno:
protezione personale e ambientale;
strumentazione e tecnologie biomediche;
fisica e dosimetria delle radiazioni;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
biologia generale e molecolare ed effetti biologici delle radiazioni.
Art. 467. - Oltre che le lezioni, lo specializzando dovrà frequentare almeno trenta ore di esercitazioni di laboratorio ed attività pratiche per ciascuna materia d'insegnamento, presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri ed i centri di ricerca nazionali ed internazionali.
La frequenza di almeno il 70% delle lezioni ed esercitazioni è obbligatoria per sostenere l'esame.
Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero.
Art. 468. - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Norma transitoria. - Con l'entrata in funzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, l'attuale scuola di perfezionamento in fisica (con indirizzo fisica sanitaria) è soppressa, ferma restando per gli studenti già iscritti la possibilità di completare l'intero corso e conseguire il relativo diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985

Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 111