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LEGGE 18 ottobre 1985, n. 567

Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilità di più rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-11-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, è modificato come segue:
"Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unità".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:
Il R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222, concerne il "Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla legge 30 luglio 1973, n. 479, era il seguente:
"Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi della opera di un terzo rappresentante".