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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. 535

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-10-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 97, i primi cinque commi successivi all'elenco delle discipline sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguano i corsi relativi.
Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami. Il colloquio sulle istituzioni e sulla istologia patologica deve essere superato in una sessione precedente quella in cui verrà sostenuto l'esame di anatomia istologia patologica.
L'esame di "istologia ed embriologia generale" dovrà essere sostenuto prima dell'esame di "anatomia umana normale". Gli esami di "biologia e zoologia generale" e di "chimica e propedeutica biochimica" dovranno essere sostenuti prima dell'esame di "chimica biologica". Gli esami di "fisica medica", "chimica biologica" e "anatomia umana normale" dovranno essere sostenuti prima dell'esame di "fisiologia umana". Gli esami di "fisiologia umana" e "microbiologia" dovranno essere sostenuti prima dell'esame di "patologia generale". L'esame di "patologia generale" dovrà essere sostenuto prima degli esami di "patologia speciale medica e metodologia clinica", "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica", "farmacologia", "radiologia" e "igiene".
Gli esami di "patologia speciale medica e metodologia clinica" e "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" dovranno essere sostenuti prima dell'esame di "anatomia e istologia patologica". L'esame di "farmacologia" dovrà essere sostenuto prima degli esami di chimica generale e terapia medica "clinica pediatrica", "clinica ostetrica e ginecologica", "clinica psichiatrica" e "clinica neurologica".
L'esame di "anatomia e istologia patologica" dovrà essere sostenuto prima degli esami di "clinica medica generale e terapia medica", "clinica chirurgica generale e terapia chirurgica", "clinica pediatrica", "clinica ostetrica e ginecologica", "clinica neurologica" e "medicina legale e delle assicurazioni"; in ogni caso nessun esame di disciplina clinica del 4°, 5°, 6° anno può essere sostenuto prima di aver superato l'esame di "patologia generale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1985

Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 144