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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. 530

Fusione per incorporazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, nella Banca del monte di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-10-1985

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Banca del monte di Pavia, con sede in Pavia, e del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, assunte in data 30 gennaio 1985;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 26 giugno 1985;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, con sede in Bergamo, è incorporato nella Banca del monte di Pavia.
Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza della stessa, nonché le modifiche degli articoli 1, 6, 12, 53 e 54 dello statuto della Banca del monte di Pavia saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1985

Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 87