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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. 393

Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 ottobre 1985, n. 484 (in G.U. 02/10/1985, n.232).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1985)
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Testo in vigore dal: 6-8-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di prorogare gli
interventi  in  favore  dei dipendenti di imprese di navigazione e di
armamento  assoggettate  ad amministrazioni straordinarie, al fine di
evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo
di graduale reimpiego anche in attivita' alternative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della
marina mercantile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo
1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, ((convertito nella legge
9  dicembre 1982, n. 918)), gia' prorogato dall'articolo 4, comma 27,
del   decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  nonche'
dall'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618,
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente comma 1,
valutato  in  lire  4500 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1985,
all'uopo   utilizzando   parte  dell'accantonamento  preordinato  per
"Provvedimenti  per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture
dell'Amministrazione del tesoro".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.