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LEGGE 30 luglio 1985, n. 387

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-8-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI