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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985, n. 350

Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  13-10-1985 al: 31-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.
2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:
a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;
c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;
d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.
NOTE
Nota al titolo:
La legge 5 marzo 1933, n. 74 (articolo unico) ha conferito delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 77/780 in materia creditizia. Tale direttiva è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 322/30 del 17 dicembre 1977.