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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 220

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-6-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
revisione aziendale;
politiche aziendali;
contabilità industriale;
marketing;
economia della distribuzione commerciale;
tecnica e ordinamento della borsa;
economia delle aziende pubbliche;
programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; economia politica III;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia internazionale;
teoria economica;
politica economica e finanziaria II;
economia politica del lavoro;
sistemi economici comparati;
economia sanitaria;
statistica sociale;
teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
storia dell'agricoltura.
Nel medesimo articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti:
diritto processuale civile;
diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 70