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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 213

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
letteratura tedesca medievale;
letteratura austriaca;
lingua tedesca;
lingua francese;
lingua russa;
lingua portoghese;
lingua spagnola;
lingua e letteratura yiddish;
dialettologia tedesca;
didattica dell'italiano;
letteratura latina medievale;
filologia italiana;
letteratura del rinascimento;
metodologia dell'insediamento della lingua inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria nord-americana;
dialettologia inglese;
storia dell'illuminismo francese;
linguistica teorica;
fonetica e fonologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 74