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DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal: 24-4-1985
al: 22-6-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza  di  differire  taluni  termini
stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine  di  agevolare
gli adempimenti di competenza sia dei cittadini  sia  degli  apparati
della pubblica amministrazione; 
  Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di eliminare le estreme
difficolta'  operative  riscontrate  dalle  aziende   erogatrici   di
pubblici servizi, nonche' di precisare l'ambito  di  applicazione  di
talune norme penali della medesima legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 aprile 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  relazione  di   cui
all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  ai  fini  della
sanatoria gratuita delle  opere  interne  definite  dall'articolo  26
della medesima legge, e' prorogato al 30 giugno 1985. 
  2. Il termine  di  novanta  giorni  per  la  denuncia  delle  opere
ultimate entro la data di entrata in vigore della legge  28  febbraio
1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia  delle
variazioni  non  registrate  di  cui  all'articolo  52  della   legge
medesima, e' prorogato al 30 settembre 1985. 
  3. Al fine di utilizzare le procedure che  consentono  l'iscrizione
in catasto edilizio urbano senza visita di  sopralluogo,  i  soggetti
interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia'  presentato
la dichiarazione di cui all'articolo 56 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° dicembre  1949,  n.  1142,  e  non  hanno  ancora
ottenuto la relativa iscrizione,  possono  presentare  nuovamente  la
dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con  decreto  9
marzo 1985 del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  87  del  12  aprile  1985,  con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21,  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.