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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 1015

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto privato:

Istituto polidisciplinare di diritto privato
Art. 63. - È costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto polidisciplinare di diritto privato. Esso raggruppa le cattedre di: istituzioni di diritto privato; di diritto civile; di diritto privato comparato; di diritto di famiglia; di diritto agrario; di diritto fallimentare; di diritto d'autore.
Art. 64. - L'istituto svolge le attività didattiche e di ricerca previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; cura le pubblicazioni di studi e ricerche, promuove ed organizza seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa scientifica, didattica e culturale nelle discipline afferenti.
Art. 65. - L'istituto ha sede nei locali messi a sua disposizione dall'Università. Esso dispone della biblioteca della facoltà e di proprie raccolte bibliografiche specializzate.
Art. 66. - L'istituto disporrà della dotazione da parte dell'Università e da parte della facoltà di giurisprudenza, nonché di ogni altra eventuale erogazione straordinaria di enti pubblici e privati.
Art. 67. - L'istituto utilizza il personale assegnato alle cattedre di cui all'art. 1 ed altro eventuale che l'Università o il Ministero assegnerà.
Art. 68. - Gli organi dell'istituto sono il direttore e il consiglio di istituto. La costituzione, le attribuzioni e le attività degli organi suddetti, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, sono disciplinati dalla normativa disciplinare e regolamentare vigente.
Art. 69. - Studenti e studiosi di altre facoltà o università possono frequentare l'istituto su autorizzazione del direttore.
Art. 70. - I frequentatori dell'istituto dovranno riferire almeno ogni due mesi al direttore, oppure a chi sia stato a ciò delegato sugli studi e le ricerche che vanno effettuando. Essi dovranno osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel regolamento interno e le altre disposizioni impartite dal direttore.
Art. 71. - Il direttore potrà sospendere o escludere dalla frequenza dell'istituto con provvedimento motivato chi commetta gravi infrazioni. Avverso il provvedimento potrà il colpito reclamare nei termini e modi di legge alle competenti autorità accademiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985

Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 326