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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. 901

Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1985, n. 42 (in G.U. 01/03/1985, n.52).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1985
al: 1-3-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare taluni
termini  in  materia  di  lavori  pubblici, permanendo le ragioni che
hanno  determinato  l'adozione  delle norme delle quali si prevede un
ulteriore periodo di vigenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n.
431,  e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo
fino  al  31  dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
747,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n.
18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.
  2.  Per  i  progetti  di  importo  superiore  a  lire un miliardo e
relativi  ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione
dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di
cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n.
431,  e  successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al
31  dicembre  1984,  dal  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n. 747,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
  3.  L'efficacia  delle  norme  di  cui  al  quarto  e  quinto comma
dell'articolo  1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al
31  dicembre  1984,  dal  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n. 747,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
  4.  Il  termine  indicato  nell'ultimo  comma  dell'articolo  6 del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e differito al 31 dicembre 1989.
  5.  Il  termine  del  31  dicembre  1984 previsto dall'art. 8 primo
comma,  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  25  marzo  1982,  n.  94,  concernente
l'accoglimento  delle domande di concessione ad edificare in presenza
delle condizioni ivi indicate, e' prorogato fino al 31 dicembre 1989.