stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1984, n. 859

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 20 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-12-1984
al: 18-2-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  volte a consentire l'avvio del ripianamento finanziario
delle  gestioni  portuali,  al  fine  di evitare, tra l'altro, che, a
causa  delle  difficolta'  di  cassa degli enti ed aziende portuali e
della  conseguente  impossibilita'  di  erogare  le  retribuzioni  ai
dipendenti  degli enti in questione, i porti nazionali possano essere
interessati  da  agitazioni sindacali che paralizzerebbero i traffici
marittimi nazionali ed internazionali, stabilendo, tuttavia, al tempo
stesso,  alcuni  immediati  correttivi ai meccanismi determinativi di
oneri  per  gli  enti ed aziende portuali, in materia di spesa per il
personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di concerto con il Ministro del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  tesorieri  degli  enti  portuali  e  delle aziende dei mezzi
meccanici   e   dei   magazzini   sono   autorizzati   ad  effettuare
anticipazioni  di  cassa  nel limite dei disavanzi di amministrazione
accertati  al  31 dicembre 1983 per ciascun ente o azienda e comunque
per  una somma non superiore a quella che per singolo ente od azienda
e'  stabilita  con  decreto  del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione dei porti
italiani.
  2.  Le  anticipazioni  di cui al precedente comma 1, al netto degli
interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi,
da  corrispondere  agli istituti tesorieri, non possono nel complesso
superare il limite di lire 150 miliardi e sono ripianate a carico del
bilancio  dello  Stato  mediante  rilascio  agli  istituti  tesorieri
medesimi  di  titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso di
interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
  3.  A  tal  fine  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere
titoli  di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro
stesso  con  propri  decreti  -  e a versare all'entrata del bilancio
dello  Stato  il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della
relativa  spesa  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
  4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo
nell'anno  1985,  valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24
miliardi  per  interessi  sui  titoli di Stato, e a quello di lire 24
miliardi,  per  ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  ai fini del
bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione
del   Ministero   del   tesoro,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.