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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 857

Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1985, n. 18 (in G.U. 18/02/1985, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 21-12-1984
al: 21-8-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;
  Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11
agosto  1983  ed  approvata  dalla Camera dei deputati il 28 novembre
1984  vengono  riordinate le norme per il collocamento in aspettativa
per  riduzione  di  quadri degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza;
  Considerato   che   la   predetta   proposta   non   potra'  essere
definitivamente  approvata  dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984,
data  sotto  la  quale  cesserebbero  contemporaneamente dal servizio
attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalita'
delle Forze armate e della Guardia di finanza;
  Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione
della  discussione  alla Camera dei deputati della citata proposta di
legge  il  giorno  28  novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato
della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di mantenere in servizio, fino
alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed
i capitani di vascello gia' richiamati dall'aspettativa per riduzione
di  quadri  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n.
186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato
il  31  dicembre  1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  delle disposizioni che dovranno riordinare le norme
della  legge  10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i
termini  del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10
maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.
  2.  I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in
applicazione  del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte
a  urgenti  ed  indilazionabili esigenze dei servizi della protezione
civile.