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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 809

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  21-12-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia della chimica;
chimica organica teorica;
analisi chimica spettroscopica;
analisi chimica applicata.
Nello stesso articolo nell'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico viene soppresso l'insegnamento di "chimica di guerra".