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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 782

Organizzazione e gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio.

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Testo in vigore dal: 5-12-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  19  della  legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente
l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro di
Vigorso di Budrio;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 14 luglio 1983;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare  l'organizzazione  e  la
gestione dell'officina sopra citata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1984;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'officina  ortopedica  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL), sita in Vigorso di Budrio,
assume   la  denominazione  di  "Centro  per  la  sperimentazione  ed
applicazione  di  protesi  e presidi ortopedici per gli infortuni sul
lavoro", in seguito chiamato centro.
  Il   centro  provvede,  oltre  che  allo  studio,  sperimentazione,
produzione,   collaudo   e  riparazione,  anche  all'applicazione  ed
all'addestramento  all'uso  di  protesi  e di presidi ortopedici, non
solo  per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti
dalle unita' sanitarie locali.
  L'attivita'  dell'officina  ortopedica  potra'  essere svolta anche
presso  istituendi  laboratori  od  officine  periferiche  dipendenti
funzionalmente ed amministrativamente dal centro medesimo.