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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 782

Organizzazione e gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio.

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Testo in vigore dal:  5-12-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Vigorso di Budrio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 luglio 1983;
Ritenuta la necessità di disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'officina sopra citata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1984;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sita in Vigorso di Budrio, assume la denominazione di "Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici per gli infortuni sul lavoro", in seguito chiamato centro.
Il centro provvede, oltre che allo studio, sperimentazione, produzione, collaudo e riparazione, anche all'applicazione ed all'addestramento all'uso di protesi e di presidi ortopedici, non solo per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti dalle unità sanitarie locali.
L'attività dell'officina ortopedica potrà essere svolta anche presso istituendi laboratori od officine periferiche dipendenti funzionalmente ed amministrativamente dal centro medesimo.