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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 704

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-11-1984

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2288, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 927. - Si istituisce presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in medicina nucleare che conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
Art. 928. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di radiologia, prima cattedra, seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli.
Art. 929. - La scuola ha lo scopo di rendere idonei i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio della medicina nucleare.
Art. 930. - La durata del corso è di tre (3) anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 931. Il numero di iscritti è di otto (8) per ogni anno e complessivamente di ventiquattro (24) per l'intero corso di studi.
Art. 932. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale.
Art. 933. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi della disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 934. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria (facoltà di medicina e chirurgia);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione (facoltà di medicina e chirurgia);
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione (facoltà di medicina e chirurgia);
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale (facoltà di medicina).
2° Anno:
a) teoria dei traccianti (facoltà di medicina e chirurgia);
b) elementi di radiochimica (facoltà di medicina e chirurgia);
c) applicazioni di diagnostica I (facoltà di medicina e chirurgia);
d) tecniche di misura di radioattività (facoltà di medicina e chirurgia).
3° Anno:
a) applicazioni diagnostiche II (facoltà di medicina e chirurgia);
b) applicazioni terapeutiche (facoltà di medicina e chirurgia);
c) radioprotezione e legislazione applicata (facoltà di medicina e chirurgia).
Art. 935. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 936. - Attività pratiche:
tecnica di eluzione da un generatore;
marcatura di un composto chimico;
controllo di qualità radionuclidica;
controllo di qualità radiochimiche;
tecniche di misura della radioattività in vitro;
Spettrometria gamma;
tecniche di misura della radioattività in vivo;
nozioni di funzionamento del planiscanner;
gammacamera, tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione.
Frequenza: le lezioni teoriche e le applicazioni pratiche, per ogni insegnamento, vengono impartite con cadenza di una per settimana o cinque consecutive nella stessa settimana per una settimana al mese, tenendo conto delle esigenze degli allievi. Per sostenere gli esami è necessaria una frequenza di almeno due terzi delle lezioni.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 937. - superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta in una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 938. - L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 939. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore della scuola stessa, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1984

Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 204