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DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1984, n. 672

Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 1984, n. 835 (in G.U. 15/12/1984, n.344).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1984)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui ali articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al
((31 maggio 1984))
sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.
((1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari
((statali))
anche a gestione diretta.