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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  2-3-1983
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Art. 73

Rapporti convenzionali in corso


In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.
Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, è esonerato dal requisito del limite di età.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 ha disposto (con l'art. 35 comma 2) che "i rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983."