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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1984, n. 564

Modificazione alle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, relativa all'autotrasporto di merci.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-9-1984

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, contenenti norme di esecuzione della predetta legge;
Considerata la necessità di consentire che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilità di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli altri Stati membri della Comunità economica europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Le autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci possono essere utilizzate con complessi veicolari di cui almeno un componente sia in disponibilità, ai sensi dell'art. 9, punto 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, del titolare delle autorizzazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1984

PERTINI CRAXI - SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 14