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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. 557

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 102, relativo al corso di laurea in chimica, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
chimica dell'ambiente.