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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. 535

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 986, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Dopo l'art. 5 è inserito il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 6. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, udito il parere del consiglio di facoltà ed esaminata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, stabilisce e rende noto mediante apposito avviso ufficiale, entro il mese di marzo di ogni anno, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso nell'anno accademico successivo, adeguandolo alle strutture stesse e le relative modalità di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1984

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 302