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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 503

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono inserite le seguenti discipline: a) per l'indirizzo generale, b) per l'indirizzo didattico, c) per l'indirizzo applicativo:
equazioni differenziali alle derivate parziali;
processi aleatori;
teoria dei controlli;
algebra II;
algebra lineare;
algebra omologica;
analisi armonica;
analisi funzionale non lineare;
calcolo delle probabilità II;
calcolo numerico;
calcolo delle variazioni;
complementi di algebra;
complementi di calcolo numerico;
geometria analitica;
informatica matematica applicata;
metodi della ricerca operativa;
operatori differenziali;
strutture algebriche;
teoria degli algoritmi e calcolabilità;
teoria degli automi;
teoria dell'ottimizzazione;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
calcolo delle probabilità e statistica.
Art. 55 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I" è modificata come segue: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I, algebra".
Art. 59 - il punto: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari)", è sostituito come segue: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dalla lettera G nell'elenco degli insegnamenti complementari del successivo art. 60)".
Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti, per gli indirizzi a fianco di ciascuno indicati (intendendo con G: indirizzo generale e con A:
indirizzo applicativo):

GA difetti nei solidi;
GA fisica dei materiali amorfi;
GA fisica stellare;
GA proprietà magnetiche della materia;
GA simulazione di sistemi fisici mediante calcolatore;
GA superconduttività.
Art. 61 - alla tabella delle propedeuticità è aggiunto quanto segue: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di meccanica razionale se non si è superato l'esame di analisi matematica I, fisica generale I".
Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:
acquacoltura;
biochimica fisica;
biologia di popolazioni;
biopolimeri;
chimica fisica biologica;
ecologia applicata;
embriologia molecolare;
metodi statistici in biologia;
biochimica cellulare;
ultrastrutture vegetali;
filogenesi vegetale;
epistemologia;
genetica ecologica;
genetica molecolare;
immunochimica;
immunogenetica;
istochimica e citochimica;
microbiologia generale;
palinologia;
primatologia.
Art. 66 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di Istituzioni di matematiche" è modificata come segue:
"non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica, istituzioni di matematiche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 194