stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 luglio 1984, n. 396

Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi numero 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 598, E ALLA
    LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI FINANZIARIE
  • 10
Testo in vigore dal:  16-8-1984 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonché i termini previsti dalle stesse leggi scadenti il 31 dicembre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984:

Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per l'anno 1983.